ASSEGNO UNICO 2025: PER GLI ARRETRATI ISEE DA RINNOVARE ENTRO IL 30 GIUGNO

Ricordiamo che se i percettori di assegno unico non rinnovano l’Isee entro fine mese, non potranno ricevere l’importo aggiornato e gli arretrati da marzo 2025.
Si raccomanda di compilare il prima possibile la nuova DSU ai fini dell’aggiornamento ISEE per ottenere l’assegno con l’importo esatto per il proprio nucleo familiare.
ASSEGNO UNICO: OBBLIGO DI DSU AGGIORNATA
Coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo d’ufficio.
In assenza di variazioni l’Assegno unico e universale viene erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio 2025 mentre da marzo fa fede il nuovo isee.
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2025 l’importo dell’Assegno unico e universale viene versato con gli importi minimi previsti.
INOLTRE VA TENUTO PRESENTE CHE:
1. se la DSU aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio 2025,
gli importi saranno adeguati già da marzo 2025;
2. se la DSU aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da
quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno);
3. in mancanza di aggiornamento dopo quella data si continuerà a
ricevere l’assegno con importo minimo.
L’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.
ASSEGNO UNICO: COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI
In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di:
– nascita di figli;
– variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza
scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21anni);
– modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei
genitori;
– criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di
apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle
maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
n. 230/2021;
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente
e/o dall’eventuale altro genitore.
NUOVA DOMANDA ASSEGNO UNICO PER I NUOVI BENEFICIARI
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda risultata “Respinta” o “Decaduta”,
“Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda
di Assegno unico e universale.