APPRENDISTATO: IL PIANO FORMATIVO DEVE ESSERE REALIZZATO IN FORMA SCRITTA
Come noto, il contratto di apprendistato è un contratto che comprende, oltre alla causa lavorativa, anche una componente formativa. È proprio quest’ultima la ragione per cui il legislatore ha previsto delle agevolazioni contributive e normative ai fini dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale. La componente formativa si concretizza nella formulazione di un piano formativo individuale per l’apprendista, che solitamente comprende una formazione sia teorica che pratica, e nell’assegnazione all’apprendista di un tutor, quale punto di riferimento del suo percorso formativo. A tutela dell’apprendista, la legge prevede che il contratto di apprendistato debba essere stipulato per iscritto. La Cassazione (ordinanza n. 6704 del 13 marzo 2024) si è pronunciata proprio in merito a un problema di interpretazione della legge relativo a tale requisito di forma: il contratto di apprendistato in questione, infatti, era stato formulato in forma scritta, ma non conteneva anche la formalizzazione per iscritto del piano formativo individuale. La lavoratrice ricorreva allora in giudizio chiedendo l’accertamento della nullità del contratto di apprendistato e le differenze retributive dalla stessa maturate (ciò perché se la lavoratrice avesse lavorato in forza di un contratto di lavoro subordinato, invece che del contratto di apprendistato, avrebbe percepito un trattamento retributivo più elevato). Nei primi due gradi di giudizio, il ricorso della lavoratrice veniva rigettato sulla scorta del rilievo per cui: “dalla mancanza di siffatto piano non può derivare la nullità del contratto di apprendistato, né tanto meno la conversione dello stesso in contratto ordinario, trattandosi di conseguenza non prevista dalla legge, né desumibile dal contratto collettivo”. Contro la sentenza d’appello, la ricorrente proponeva ulteriore ricorso, perché fosse esaminata in un terzo (ed ultimo) grado di giudizio. In tale sede, la Corte di Cassazione ha infine accolto il ricorso, osservando in particolare che: “deve conclusivamente ritenersi, come in altri casi in cui il requisito della forma scritta del contratto va inteso in senso non strutturale ma formale, avuto riguardo alla finalità di protezione di una determinata parte del contratto stesso, che tale requisito possa credersi rispettato, a pena di nullità ancorché non prevista espressamente, solo ove il contratto di apprendistato sia redatto per iscritto anche circa il piano formativo individuale”.