APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO SU PROVVIGIONI DI AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONE: INTERPELLO

Con Risposta ad Interpello 23 dicembre 2024, n. 269, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all'ambito applicativo della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti ed agli intermediari di assicurazione, di cui all'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, a seguito delle modifiche apportate dell'art. 1, commi 89 e 90, Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024). In particolare, nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che: • la ritenuta d'acconto va applicata nei confronti dei soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa a titolo accessorio (ad esempio, agenzie di viaggio e utilities), limitatamente alle provvigioni afferenti all'attività accessoria; • in relazione alla registrazione delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio per le provvigioni loro corrisposte, l'art. 25, DPR n. 633/72 impone altresì l'obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative ai beni ed ai servizi acquistati dall'esercizio del diritto alla detrazione. Sul punto, va evidenziato che la registrazione deve avvenire comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno