APPALTO FITTIZIO: L'INPS PUÒ AGIRE ANCHE IN ASSENZA DI PREVIA AZIONE DEL LAVORATORE

   Con ordinanza n. 26588 del 14 settembre 2023 la Corte di Cassazione statuisce che, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia dell'appalto, da cui deriva il potere dell'INPS di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conoscibile dal giudice in via incidentale. Non è, quindi, necessaria la previa azione del prestatore di lavoro. L'ente previdenziale è legittimato a proporre un'azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore. La cassazione ribadisce: l'indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità, e l'autonomia del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.

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