APPALTI: NON SI APPLICA LA CLAUSOLA SOCIALE SE IL SUBENTRO NON AVVIENE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Una società conveniva in giudizio la subentrata nell'appalto chiedendo un risarcimento di 300mila euro per inadempimento alla clausola sociale contenuta nel CCNL del trasporto aereo. Mentre in primo grado il giudice aveva ritenuto non provato l'appalto, in secondo grado veniva dichiarato non avvenuto il subentro dell'appalto per fatti imprevedibili sopravvenuti, ossia per il divieto dei voli causato dalla pandemia da Covid-19. Con la Sentenza n. 11989 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione chiarisce che nell'impossibilità sopravvenuta dell'appalto, non può operare alcuna clausola sociale, posto che essa presuppone che il nuovo gestore sia posto in condizione di esercitare concretamente l'attività oggetto di appalto e, venendo meno tale presupposto, viene meno la ragione giuridico-economica dell'acquisizione di personale precedentemente adibito nell'appalto.