VERIFICHE ATTREZZATURE: ELENCO AGGIORNATO AL 10 GIUGNO 2024

Nuovo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Decreto Interministeriale N. 52 2024. Il Ministero del lavoro ha  adottato con il  Decreto direttoriale  52  del 10 giugno 2024 il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche  delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.  Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione le abilitazioni sono modificate dalla data del 10 giugno 2024, per le società: ASSOVER S.r.l., CENPI s.c.r.l.,  VAI -   Verificatori Associati Italiani s.r.l. e  VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l. come da elenco allegato. Viene quindi adottato il 52° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce interamente il precedente 51° elenco del 16 maggio   2024. 1) Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,  le scale aeree a inclinazione variabile,  le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile. ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.  ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011 ATTENZIONE: per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni. Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati. 2)VERIFICHE ATTREZZATURE: GLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ABILITATI Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti: il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e   l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

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