TRATTAMENTO FISCALE DEI CONFERIMENTI IN NATURA: INTERPELLO

Con Risposta ad Interpello 20 agosto 2024, n. 171, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile IVA e della plus/minusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP, nel caso di conferimento in natura effettuato da una società controllante nei confronti di una società interamente partecipata. Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria ha precisato che: • ai fini IVA, la base imponibile va individuata nell'importo effettivamente versato per l'aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, della società conferitaria, maggiorato delle somme erogate da quest'ultima alla conferente, a titolo di conguaglio di eventuali differenze rilevate tra le consistenze dei beni alla data della perizia di stima e le consistenze degli stessi beni alla data di efficacia dell'operazione; • ai fini IRES, per la determinazione della plus/minusvalenza scaturente dall'operazione di conferimento, non può essere preso come riferimento l'importo corrispondente all'aumento del capitale sociale e del sovrapprezzo in quanto questo potrebbe non coincidere con il valore normale dei beni conferiti (art. 9, commi 2 e 3, TUIR); • ai fini IRAP, vale il principio generale della "presa diretta da bilancio" delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.

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