TASSA SUI TELEFONINI IN VIGORE: NON SPETTA IL RIMBORSO
La tassa sulle concessioni governative relativa ai contratti di abbonamento delle utenze telefoniche mobili non è stata abrogata dal Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al dlgs n. 259/2003
LEGITTIMA LA TASSA DI CONCESSIONE SUI TELEFONINI
In vigore e pienamente legittima la tassa di concessione sui telefonini. L'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni elettroniche non ne ha determinato l'abrogazione. Escluso che telefoni cellulari e radio trasmittenti siano sottoposti a una diversa regolamentazione visto che entrambi sono soggetti alle stesse disposizioni che regolano le condizioni di accesso e i requisiti tecnici da rispettare per la messa in commercio. La conferma di queste conclusioni è desumibile anche dalla giurisprudenza e dalla normativa europea, l'unica eccezione riguarda i servizi in forma di carte prepagate anche ricaricabili. Queste alcune delle importanti precisazioni contenute nella Cassazione n. 19897/2022 (sotto allegata).
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE TELEFONIA MOBILE
Una S.r.l agisce nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La controversia riguarda il pagamento della tassa sulle concessioni governative corrisposta dalla società da settembre 2007 ad agosto 2010 in relazione a un contratto di abbonamento di telefonica mobile, che la stessa ritiene non dovuta. Il giudice del gravame ritiene legittimo il prelievo fiscale dell'Agenzia sulla base della SU n. 9560/2014 e della disposizione interpretativa art. 2 dl n. 4/2014 convertito nella legge n. 50/2014. La società però non si arrende e ricorre in Cassazione innanzi alla quale solleva ben otto motivi di ricorso. Risponde l'Agenzia con controricorso sollevando un solo motivo condizionato.
LA TASSA SUI TELEFONINI È DOVUTA, NON È STATA ABROGATA
La Cassazione però ritiene che il ricorso principale della S.r.l sia del tutto privo di fondamento e che il ricorso incidentale venga assorbito dall'esame di quello principale.
Gli Ermellini ricordano infatti che le Su hanno statuito che "l'abrogazione del d.p.r. n. 156 del 1973, art. 318 ad opera del d.lgs. n. 259 del 2003, art. 218, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del telefono cellulare alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.p.r. n. 641 del 1972, in quanto la relativa previsione è stata riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 (…) deve, pertanto, escludersi, - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione, - una differenziazione di regolamentazione tra telefoni cellulari e radio-trasmittenti, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit: (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa (Cass. Sez. U., 2 maggio 2014, nn. 9560 e 9561).
La Cassazione rileva inoltre che le Su hanno concluso che, alla luce delle norme, delle direttive comunitarie e della normativa di attuazione il Codice delle Comunicazioni di cui al Dlgs n. 259/2003 non si occupi solo delle comunicazioni radio ma anche di quelle telefoniche, per cui non è giustificabile dal punto di vista normativo ritenere che la tassa di concessione sui telefonini possa ritenersi abrogata solo perché il Codice delle comunicazioni "(cui deve oggi intendersi riferito il rinvio al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, originariamente contenuto nella tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972) non disciplina più l'uso dei terminali radiomobili di comunicazione (cioè i telefoni)."
La vera conferma però dell'intenzione del legislatore di escludere l'abrogazione della tassa di concessione governativa sui telefonini è l'art. 219, il quale sancisce che dall'attuazione del Codice non devono derivare nuove spese per lo Stato.
Questa disposizione infatti deve considerarsi come una norma che fornisce una chiave interpretativa delle liberalizzazioni del sistema delle comunicazioni radiomobili, nel senso che le innovazioni apportare dal codice non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, compresa quindi una riduzione o una eliminazione degli introiti per mezzo della abolizione di una tassa che prima veniva applicata.
Diversa è la fruizione dei servizi di telefonia mobile in modalità prepagata, differenza che giustifica il diverso trattamento tributario perché chi paga a un abbonamento "gode del servizio continuativamente e si obbliga al pagamento di un canone periodico" mentre nel secondo caso, ossia in caso di prepagata "acquista un pacchetto di minuti di conversazione telefonica".
A conferma della legittimità del prelievo tributario, la Cassazione ricorda infine che la Corte di Giustizia, dopo avere interpretato alcune direttive in materia ha "escluso ogni profilo di illegittimità comunitaria della tassa sui contratti di abbonamento per utenza di telefonia mobile in ragione (proprio) del porsi la tassa al di fuori del campo di applicazione delle direttive unionali."