Si rifiuta di presentarsi in azienda prima della visita medica di idoneità: Licenziamento legittimo

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 22819/2021, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di recarsi in azienda, su invito del datore di lavoro, poiché non era stata ancora effettuata la visita medica di idoneità preventiva di cui all’art. 14, comma 2, lettera e-ter del Testo Unico (requisito necessario al fine di riprendere l’attività lavorativa in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi).

Gli ermellini hanno infatti chiarito che va effettuata una distinzione tra la ripresa della prestazione lavorativa, che non può intervenire prima della visita medica, e l’invito datoriale a presentarsi sul luogo di lavoro, che non richiede il preventivo controllo medico sul permanere delle condizioni di idoneità, ed è proprio in tale ultima fattispecie che ricade il caso in oggetto.

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