LA TUTELA REINTEGRATORIA ATTENUATA NEL LICENZIAMENTO PER GMO: LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

L'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 23/2015 prevede che esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui è direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice: annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ora, con Sentenza n. 128 del 16 luglio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 2, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore, cd. repêchage. Con Sentenza n. 129, invece, sempre del16 luglio 2024 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni con le quali il Tribunale di Catania ha dubitato della legittimità costituzionale del medesimo articolo 3, comma 2, nella parte in cui, accordando la reintegra nell'unico caso dell'insussistenza del fatto (materiale o giuridico) contestato, non ricomprende le ipotesi in cui il fatto, pur disciplinar mente rilevante, è punibile, in ragione della contrattazione collettiva di riferimento applicata dal datore di lavoro, con una sanzione conservativa, anche di modesta entità, e per le quali, sebbene non risulti compromesso il rapporto di fiducia, può operare la sola tutela economica con conseguente estinzione del rapporto.