I CREDITI VANTATI DALL'INAIL RIFERITI A PREMI ASSICURATIVI NON SI ESTINGUONO PER CONFUSIONE

Con Sentenza n. 26927 dell'8 luglio  scorso la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs n. 159/2011, cd. Codice antimafia. In particolare, ha statuito che, nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, i crediti erariali si estinguono per confusione ex articolo 1253 del codice civile, nei limiti in cui il credito stesso ha trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca. Invece, restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali

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