SUPERBONUS E DEMOLIZIONE: IL TAR CHIARISCE I LIMITI DELLA CILA
La recente pronuncia del TAR Campania offre un importante chiarimento sull’utilizzo della CILAS nell’ambito del Superbonus, delimitandone con maggiore precisione il campo di applicazione. Al centro della decisione vi è il tema degli interventi edilizi che prevedono la demolizione e ricostruzione, anche solo parziale, degli edifici esistenti.
Secondo il giudice amministrativo, la CILA Superbonus non può essere impiegata quando l’intervento supera una soglia minima di conservazione dell’organismo edilizio originario. In altre parole, quando la trasformazione è tale da incidere in modo sostanziale sulla struttura preesistente, non è più possibile ricondurre l’opera nell’alveo degli interventi agevolabili tramite procedura semplificata.
Il principio ribadisce la distinzione tra interventi di manutenzione straordinaria e quelli di ristrutturazione edilizia “pesante”, che implicano una modifica significativa dell’edificio. In questi casi, è necessario ricorrere a titoli abilitativi diversi, più articolati, che garantiscano un controllo più rigoroso da parte dell’amministrazione.
La decisione ha un impatto concreto per tecnici e committenti, chiamati a valutare con attenzione la natura degli interventi prima di avviare le pratiche.
Un’errata qualificazione potrebbe infatti comportare la perdita dei benefici fiscali e l’insorgere di contenziosi.
In definitiva, la sentenza rafforza un orientamento prudenziale: la CILAS resta uno strumento utile, ma non può essere estesa a interventi che comportano una sostanziale ricostruzione dell’immobile, anche se presentati come opere parziali.