SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE: LE REGOLE FINO AL 2025
Prorogata, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, la possibilità di non computare la durata delle missioni a termine effettuate dai lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro, nel periodo di durata massima complessiva che può essere effettuato con contratti a tempo determinato.
E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe. Nello specifico, sarà possibile utilizzare i lavoratori somministrati a termine anche oltre i 24 mesi, senza che il rapporto si trasformi in tempo indeterminato.
La disposizione che prevede il limite massimo di impiego è stata oggetto di diverse deroghe introdotte a partire dal 2020 per via dell’emergenza sanitaria.
Pertanto, fino a tale data, nel caso in cui il contratto stipulato tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, quest’ultimo può impiegare lo stesso lavoratore per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che il rapporto si trasformi in un contratto a tempo indeterminato, come invece sarebbe previsto dalla normativa ordinaria che viene derogata.
Ad ogni modo, per poter applicare tale disposizione, è necessario che l’agenzia abbia stipulato con il lavoratore somministrato un contratto a tempo indeterminato e che lo abbia comunicato all’utilizzatore.
Il lavoro in somministrazione, infatti, prevede la sottoscrizione di due diversi contratti, uno di lavoro tra agenzia e lavoratore e uno di somministrazione tra agenzia e datore di lavoro (utilizzatore).
Il lavoratore viene retribuito direttamente dall’agenzia per una determinata missione, cioè lo specifico impiego che svolge e il contratto può essere determinato o indeterminato.