SISMABONUS ACQUISTI IN CASO DI SPESE NON SOSTENUTE DALL'ACQUIRENTE

L 'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di fruire della detrazione prevista per il sismabonus acquisti nel caso in cui le spese sono state sostenute da soggetti diversi dall'acquirente.
Nello specifico, l'istante, proprietario di due unità immobiliari che rispondono a tutti i requisiti normativi per essere considerate "case antisismiche", ritiene di avere le condizioni utili per essere considerato beneficiario della detrazione di cui all'art 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013, nonostante il pagamento, in fase di acquisto degli immobili, sia stato effettuato mediante assegni circolari e bonifici provenienti da conti intestati a terzi, nel caso di specie i genitori, configurandosi così l'ipotesi di liberalità indiretta ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990.
L'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento precedentemente espresso, in particolare, nella Circolare 26 giugno 2023, n. 17, e da ultimo nella Guida alle agevolazioni 2025, secondo cui, ai fini dell'applicazione della predetta detrazione, è necessario che l'acquirente abbia effettivamente sostenuto la spesa di acquisto dell'immobile.
Pertanto, nel caso in esame, l'istante non potrà fruire della detrazione prevista per il sismabonus acquisti.