SE IL RITARDO NEL PAGAMENTO DEL COMPENSO È FISIOLOGICO, NON SI APPLICA IL REGIME DELLA TASSAZIONE SEPARATA.
Con Ordinanza n. 3925 dell'8 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha statuito che quando l'amministrazione finanziaria eroga i compensi relativi all'ultimo trimestre dell'anno solare entro 120 giorni decorrenti dal termine fissato come iniziale dalla Direttiva MEF, si è in presenza di un ritardo fisiologico, ovvero di un differimento rispettoso dei tempi tecnici normalmente occorrenti al fisco per liquidare ed erogare il compenso al giudice tributario. I compensi percepiti dal giudice tributario in questo caso non sono sottoposti al regime della tassazione separata, ex articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR, ma all'imposta ordinaria.