SCONTRINI ELETTRONICI, AL VIA LA SANATORIA: C’È TEMPO FINO AL 15 DICEMBRE

Entro il 15 dicembre 2023 i contribuenti hanno la possibilità di accedere alla sa- natoria sugli scontrini fiscali. Chi vi può aderire La FeNAILP ricorda che i contribuenti hanno la possibilità di optare per il rav- vedimento operoso anche per le irre- golarità che risultano essere oggetto di contestazione. L’operazione deve essere effettuata entro e non oltre il 15 dicembre 2023. La sanatoria sugli scontrini elettronici risulta essere al centro dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 131/2023, con il quale è stato disciplinato il ravvedi- mento operoso sulle violazioni com- messe in questo ambito, che risulta essere applicabile anche quando si è davanti a delle violazioni che siano state contestate entro il 31 ottobre 2023 e che si riferiscano al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023. I contribuenti hanno tempo fino al prossimo 15 dicembre 2023 per prov- vedere a sanare l’importo dovuto e re golarizzare le violazioni. Nel momento in cui si ricorre al ravvedimento opero- so non verranno calcolate le sanzioni accessorie, ma soprattutto non è pre- vista la sospensione della licenza o dell’attività. SCONTRINO ELETTRONICO, AL VIA LA SANATORIA Attraverso il Decreto Energia, che è stato pubblicato lo scorso 29 settem- bre 2023 in Gazzetta Ufficiale, il legisla- tore ha provveduto a ridimensionare le misure relative allo scontrino elettroni- co. Almeno quelle che erano previste dalla prima bozza del provvedimento: è stata cancellata, infatti, la sanatoria sulle sanzioni che verranno applicate in caso di omissioni od errori che siano stati commessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023. Lo strumento da utilizzare per la rego- larizzazione delle omissioni e degli errori passa necessariamente attra- verso il ravvedimento operoso. Entran- do un po’ più nello specifico, il provve- dimento ha disposto che quanti abbia- no commesso degli errori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 potranno sanare la pro- pria posizione usufruendo di una ridu- zione delle sanzioni. Le violazioni che possono essere sanate sono quelle re- lative alla certificazione dei corrispetti- vi. Il ravvedimento operoso permette di usufruire di una riduzione della sanzio- ne sulla base del tempismo attraverso il quale si è provveduto a regolarizzare la propria posizione. Ed è possibile usu- fruirne per le violazioni che siano già state constatate entro il 31 ottobre 2023. STOP ALLA SOSPENSIONE LICENZA O ATTIVITÀ Qualora il contribuente abbia com- messo delle violazioni relative alla me- morizzazione o trasmissione telemati- ca dei dati relativi ai corrispettivi gior- nalieri, le sanzioni che verranno irroga- te rispettano la seguente disciplina: viene applicata una sanzione pari al 90% dell’imposta nel caso in cui sia stata riscontrata una mancata o tardi- va memorizzazione o trasmissione dei dati. Stessa sanzione viene applicata anche nel caso di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati; si applica una sanzione pari a 100 euro per ogni trasmissione, nel caso in cui le violazioni appena elencate non vadano ad incidere sulla corretta liqui- dazione del tributo. Siamo, quindi, da- vanti, ad una violazione formale; viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’atti- vità, che può avere una durata da tre giorni fino a sei mesi a seconda della gravità delle violazioni riscontrate, nel caso in cui queste risultino essere quattro in giorni diversi nel corso degli ultimi cinque anni. Nel caso in cui il contribuente si sia reso già colpevole di quattro violazioni, non verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, se lo stesso decide di regolarizzare la pro- pria posizione accedendo alla sanato- ria sugli scontrini elettronici. COME FUNZIONA LO SCONTRINO ELETTRONICO A questo punto è bene soffermarsi un attimo sullo scontrino elettronico e sul suo funzionamento. Operativo dal 1° gennaio 2021, questo strumento pre- vede che i contribuenti abbiano dodici giorni di tempo per trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri, mentre la memorizzazione avviene quotidianamente. Ma a cosa serve, in estrema sintesi, lo scontrino elettronico? Sostanzialmen- te consiste nell’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi da parte dei titolari di partita Iva che stiano eser- citando un’attività di commercio al minuto. L’obiettivo dello scontrino elettronico, in estrema sintesi, è quello di contra- stare l’evasione fiscale e si è andato ad affiancare all’obbligo della fatturazione elettronica che è partito il 1° gennaio 2019. Per assolvere a questo obbligo, gli esercenti sono tenuti a dotarsi di un re- gistratore di cassa telematico. In alter- nativa, i diretti interessati hanno la pos- sibilità di avvalersi della procedura di invio dei dati che viene messa a dispo- sizione, in maniera gratuita, diretta mente dall’Agenzia delle Entrate. Questa soluzione, però, è adatta esclu- sivamente a quegli operatori che nel corso della giornata effettuano opera- zioni a ridotta frequenza. SOGGETTI OBBLIGATI E QUELLI ESO- NERATI Ma quali sono i soggetti obbligati ad utilizzare lo scontrino elettronico e quali sono quelli che ne sono esonera- ti? Sono tenuti a memorizzare e a tra- smettere i dati dei corrispettivi ai com- mercianti al minuto. A prevederlo è l’articolo 22 del Decreto n. 633 del Pre- sidente della Repubblica del 26 ottobre 1972. A fornire l’elenco dei soggetti esclusi da questo obbligo ci ha pensato un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019. Non sono tenuti ad assolvere a questo ob- bligo: tabaccai; tassisti; giornalai; attività marginali. In maniera molto semplice, sono stati esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico quanti, in base alla legislazione attualmente in vigore, risultano essere fuori dal peri- metro di certificazione dei corrispettivi. Sono stati, in altre parole, confermati gli esponenti delle certificazioni fiscali esi- stenti prima dell’introduzione del nuovo strumento. IN SINTESI I titolari di partita Iva, che sono tenuti all’emissione dello scontrino elettroni- co, hanno la possibilità di sanare even- tuali errori od omissioni degli invii entro e non oltre il 15 dicembre 2023. È pos- sibile accedere al ravvedimento ope- roso anche per le violazioni che sono state contestate fino al 31 ottobre 2023. Nel caso in cui i diretti interessati deci- dessero di sanare la propria posizione entro il 15 dicembre non viene irrogata la sanzione aggiuntiva, che prevede la sospensione dell’attività