Risarcimento assicurativo rilevante ai fini Irap: Cassazione
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Con Sentenza 9 settembre 2021, n. 24257, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per il principio di correlazione tra perdite, indennizzi e ricavi sostitutivi, il risarcimento assicurativo assume rilevanza ai fini IRAP se finalizzato a fronteggiare la perdita e se sia stato ricevuto in sostituzione di una componente reddituale che sarebbe stata inclusa nel valore della produzione dell'esercizio stesso o di esercizi futuri.
Pertanto:
- se la perdita ha carattere reddituale, il suo rimborso, anche conseguente ad un indennizzo assicurativo, rientra nella base imponibile IRAP;
- se la perdita non è correlabile ad un ricavo, essa assume carattere “straordinario” classificabile nella gestione straordinaria del conto economico e non soggetta ad IRAP.