RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO E PAGAMENTI TRACCIABILI: INTERPELLO

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti per poter usufruire della riduzione dei termini di accertamento ex art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, in caso di pagamenti tracciabili.

Nel caso di specie, il contribuente effettua vendite dirette, online tramite e-shop sul proprio sito internet e vendite online tramite un intermediario; tali operazioni, effettuate nei confronti di consumatori finali, vengono documentate con l'emissione della fattura e il pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito (pagamenti tracciabili).

L'Agenzia ha chiarito che i contribuenti esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, possono usufruire del beneficio della riduzione dei termini non soltanto in ipotesi di pagamenti tracciabili ma anche se ricorrono, su base volontaria, alla fatturazione elettronica e alla memorizzazione dei dati e dei corrispettivi


Pertanto, per poter usufruire di tale riduzione, il contribuente dovrà documentare le cessioni effettuate e i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via SdI ex art. 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/1972; per le operazioni di commercio al minuto e assimilate, tra cui rientrano le vendite per corrispondenza, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015.

 

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