REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA FARMACIE 2023: IMPONIBILITÀ AI FINI IRES E IRAP

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento ai fini IRES e IRAP della "remunerazione aggiuntiva 2023" in favore delle farmacie prevista dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). L'istituto della "remunerazione aggiuntiva" in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, introdotta, per gli anni 2021-2022, dall'art. 20, D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), rientrava nel novero delle indennità e dei contributi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza COVID-19 e, in quanto tale, godeva del regime di non imponibilità ai fini IRES e IRAP a norma dell'art. 10-bis, D.L. n. 137/2020. Successivamente, al fine di stabilizzare tale misura e incentivare la rete di prossimità delle farmacie italiane, la Legge n. 197/2022 ha introdotto tale agevolazione "a regime" a partire dal 1° marzo 2023, senza nulla chiarire in merito alla non imponibilità dei relativi contributi ai fini IRES e IRAP. L'Istante ha chiesto dunque se l'istituto della "remunerazione aggiuntiva 2023" godesse dello stesso regime di esenzione previsto per il biennio precedente. L'Agenzia, ricordando che la "remunerazione aggiuntiva 2023" non è erogata in via eccezionale ed emergenziale (dunque non rientrante, come per gli anni 2021-2022, nel regime di esenzione di cui all'art. 10-bis, D.L. 137/2020), ha chiarito che concorre, secondo le regole ordinarie, alla determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.