REMISSIONE IN BONIS E REVOCA TARDIVA DEL REGIME DI CONSOLIDATO FISCALE: INTERPELLO

Con Risposta a Interpello 1° ottobre 2024, n. 187, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, per la revoca tardiva del regime di consolidato fiscale. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, come affermato con Circolare 7 aprile 2017, n. 8, l'istituto della remissione in bonis può trovare applicazione anche per il mancato esercizio della revoca dell'opzione, a condizione che il contribuente: • abbia tenuto un comportamento concludente compatibile con il regime ordinario; • abbia omesso soltanto l'adempimento formale richiesto; • non abbia espresso altre opzioni. La remissione in bonis non è applicabile, pertanto, qualora il tardivo assolvimento dell'adempimento rappresenti un mero ripensamento o una scelta effettuata a posteriori, fondata su ragioni di opportunità. L'Agenzia chiarisce, infine, che, come già affermato con Risoluzione 14 ottobre 2022, n. 352/E, l'opzione esercitata in dichiarazione è rettificabile mediante dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, solamente in presenza di errore che non ricada sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente ad esercitare l'opzione

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