REGIME ALTERNATIVO ALLA DETENZIONE IN CARCERE: I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NON VENGONO REVOCATI.
Con Sentenza n. 137/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 58 e 61, della Legge n. 92/2012 nella parte in cui prevedeva la revoca delle prestazioni comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
In ragione di tale pronuncia, l'INPS non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della Legge n. 92/2012, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Con Messaggio n. 1197 del 16 marzo 2022, l'Istituto fornisce le istruzioni operative per la gestione delle singole prestazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale. Per le ipotesi diverse da quelle disciplinate dalla citata pronuncia, invece, continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente impartite.