RATEIZZAZIONE CARTELLE: COME SI COMPONE LA RATA?

Le Entrate nelle guida aggiornata al 2024 indicano le novità sulle cartelle di pagamento e le relative rateizzazioni: come si compone la rata? L’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o, come vedremo, documentate. Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili. Leggi anche Rateizzazione delle cartelle: guida 2024 Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere, di regola, inferiore a 50 euro, sono composte da: quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi); interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza; c.d. “aggio” di riscossione, previsto  solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti; interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano (attualmente al 4,5% per ruoli di natura erariale e al 10,5% per ruoli previdenziali); diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano); spese per azioni esecutive/cautelari  eventualmente già intraprese (an ch’esse imputate integralmente sulla prima rata del piano). In caso di pagamento oltre la data di scadenza della rata è previsto anche il pagamento di: interessi di mora calcolati per il tempo intercorso tra la data di scadenza della rata e quella di pagamento; limitatamente ai carichi affidati in riscossione fino al 31 dicembre 2021 eventuale ulteriore “aggio” pro-rata calcolato nella misura piena Occorre sottolineare che la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione (c.d. “aggio”) per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022

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