PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO: LE RESPONSABILITÀ IN CASO DI GARANZIE PLURIME

Con sentenza n. 4927 del 5 febbraio 2024 la Cassazione si pronuncia in ambito di garanzie plurime per la  prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Nel caso di specie i titolari della posizione di garanzia sono tre: il titolare dell'impresa, il preposto ai lavori e il direttore dei lavori. Quest'ultimo cade dal tetto di un fabbricato presente nel cantiere ove stava lavorando. La Cassazione rileva che la figura del direttore dei lavori, normalmente adibita ad attività di sorveglianza tecnica dell'esecuzione del progetto,  non è estranea alla tematica degli infortuni sul lavoro e ben può coincidere con la vittima del reato. Qualora, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, vi siano più titolari della posizione di garanzia,  ciascuno è destinatario per intero dell'obbligo di tutela imposto dalla legge. L'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato e quindi, nel caso di specie, al titolare dell'impresa e al preposto ai lavori.

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