PERCEPITA LA NASPI DAL LAVORATORE DETENUTO

La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 4741 del 23 febbraio 2025, ha chiarito che il diritto a percepire la NASpI spetta anche al lavoratore detenuto quando il rapporto di lavoro intramurario cessa per una causa estranea alla sua sfera di disponibilità.
Nel caso di specie, il lavoratore chiede il pagamento della prestazione in questione. Infatti, non gli era stata riconosciuta tale indennità perché il lavoro in carcere non veniva equiparato al lavoro del libero mercato e, inoltre, la cessazione del contratto era vista come consequenziale alla logica del lavoro a rotazione.
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che la funzione della NASpI è quella di fornire un sostegno al reddito di lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La perdita di occupazione, nell'ipotesi prospettata, è stata involontaria perché è dipesa dalla prerogativa datoriale che non risulta rinnovata con una nuova assegnazione in rotazione.
Pertanto, alla luce del fatto che il lavoro intramurario è del tutto equiparabile a quello ordinario, è riconosciuta la compatibilità della prestazione NASpI al lavoratore detenuto che versi in stato di disoccupazione involontaria.
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