PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME FORFETARIO
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota agevolata del 5% nel caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario. In particolare, il quesito verte sulla possibilità per l'istante di accedere al regime forfetario con applicazione dell'aliquota nella misura del 5% ai sensi dell'art. 1, comma 65, Legge n. 190/2014, a partire dal secondo anno di attività, considerato che, in relazione al primo anno, non ha potuto fruire del predetto regime in quanto ricorreva la causa di esclusione di cui all'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ritiene che, nel caso di specie, l'aliquota agevolata non possa trovare applicazione in quanto, ai sensi del citato comma 65, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio) ''entrano'' nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare della predetta aliquota agevolata.