OMAGGI DI NATALE: IL PUNTO SUL TRATTAMENTO FISCALE

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, diverse imprese si trovano a pensare ai cosiddetti omaggi di “Natale” a favore dei propri clienti/fornitori. Cerchiamo di fare uno schema sintetico al fine di analizzare le varie fattispecie che si possono manifestare in relazione al bene omaggiato se lo stesso: A) rientra nell’attività dell’impresa (viene direttamente prodotto o commerciato) B) non rientra nell’attività dell’impresa (viene appositamente acquistato). A) Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività caratteristica dell’impresa sono imponibili ai fini IVA. Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto, al fine di superare le presunzioni di cessione. In tal caso l’impresa che ha ceduto gratuitamente il bene potrà procedere nei confronti del cliente: con la rivalsa dell’IVA (vale a dire che applicherà l’IVA in fattura e la stessa verrà pagata dal cliente e versata all’Erario; senza rivalsa dell’IVA (in questa ipotesi il cedente potrà seguire modalità diverse: emissione di fattura ordinaria; tenuta ed annotazione nel registro omaggi; emissione di autofattura) B) Sono escluse dall’IVA, invece, le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta (spese di rappresentanza) e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività dell’impresa, il cui costo o valore unitario non sia superiore a euro 50. Tuttavia, in assenza di una pronuncia ufficiale, si ritiene comunque preferibile emettere un DDT (o altro documento equivalente) al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto. QUANTO SOPRA ESPRESSO SI PUÒ RIASSUMERE COSÌ: Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto gratuitamente costo del bene <=> 50 la cessione sarà soggetta ad IVA (è ammessa la detrazione dell’imposta sull’acquisto del bene) Impresa che NON produce e NON commercializza il bene ceduto gratuitamente costo del bene <= 50 La cessione NON sarà soggetta ad IVA (è ammessa la detrazione dell’imposta sull’acquisto del bene. Impresa che NON produce e NON commercializza il bene ceduto gratuitamente costo del bene > 50 La cessione NON sarà soggetta ad IVA (NON è ammessa la detrazione dell’imposta sull’acquisto del bene

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