NULLAOSTA AL LAVORO DI PERSONALE EXTRA UE: SEMPLIFICAZIONE DELLE VERIFICHE E ASSEVERAZIONE
L'INL fornisce indicazioni relativamente alla semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, DPR n. 394/1999, come introdotta dall'articolo 44 del DL n. 73/2022. Infatti, relativamente agli ingressi per le annualità 2021 e 2022, le verifiche della regolarità, della completezza, dell'idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE, sono demandate, in via esclusiva:
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ai professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro;
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alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi necessari è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l'organizzazione che rilasciano l'asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni.