NON BASTA L'INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER PROVARE IL LICENZIAMENTO ORALE.
Il lavoratore che impugna un licenziamento sostenendo che gli è stato intimato verbalmente deve provare l'effettiva volontà di recedere da parte del datore di lavoro e non è sufficiente la mera interruzione dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18402 , secondo la quale spetta al lavoratore provare che la risoluzione del rapporto, avvenuta senza la forma scritta richiesta, è dipesa unicamente dalla volontà del datore di lavoro, manifestata anche per fatti concludenti.