NO ALL'IMU SULLE RESIDENZE DEI CONIUGI IN COMUNI DIVERSI

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 riconosce l'esenzione dall'IMU ai coniugi residenti in comuni diversi.

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, si è espressa sulla vexata quaestio relativa al riconoscimento dell’esenzione dall’IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi. 

Più precisamente, con la sentenza in commento, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Infatti, secondo la Corte Costituzionale, il citato articolo, disponendo che per poter accedere all’esenzione dall’IMU occorre il duplice requisito della dimora abituale e non considerando sufficiente la sola residenza anagraficasi pone espressamente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost. 

In altre parole, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui richiede, ai fini dell’agevolazione IMU, che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare. 

Tale illegittimità è estesa dalla Consulta anche ad altre norme, ovvero:

  • all’art. 13, comma 2, quinto periodo, D. L. n. 201/2011 nella parte in cui limita l’esenzione dall’IMU ad uno solo degli immobili situati nello stesso Comune. Più precisamente, tale disposizione statuisce che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano solo per un immobile;
  • all’art. 1, comma 741, lettera b), L. n. 87/1953, come modificato dall’art. 5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021, nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse. 

In pratica, con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. 

In tal modo, dunque, si legittima lo “spacchettamento” del nucleo familiare sia all’interno dello stesso territorio comunale sia in Comuni diversi.

 

TOP