NESSUN OBBLIGO DI CONCESSIONE DELLE FERIE ALLO SCADERE DEL PERIODO DI COMPORTO

Con la Sentenza n. 7566, la Sezione lavoro della Cassazione ha stabilito che il dipendente che si trovi in prossimità della scadenza del periodo di comporto, non può autonomamente convertire la propria assenza per malattia in un periodo di fruizione delle ferie, soprattutto quando ha a disposizione lo strumento dell'aspettativa non retribuita per evitare la perdita del posto di lavoro. Pertanto l'eventuale fruizione di ferie non approvate dal datore di lavoro rappresenta un'assenza ingiustificata che può condurre ad un legittimo licenziamento. Di conseguenza, il datore di lavoro ha la facoltà di non concedere le ferie, benché il lavoratore stia per perdere il posto di lavoro: se da una parte il datore è comunque tenuto a prendere in considerazione tale rischio, eventualmente concedendo un periodo di aspettativa non retribuita, il lavoratore non può assentarsi dal lavoro senza un certificato medico che giustifichi l'assenza, pretendendo di fruire le ferie. Egli potrà invece presentarsi sul luogo di lavoro ma rifiutare la prestazione.