NCENTIVO DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA: PRIME INDICAZIONI

L'articolo 1, comma 191, della Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono  donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di libertà L’INPS fornisce le prime indicazioni  relative all'ambito di applicazione del predetto esonero contributivo.

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