MOBBING: LA RESPONSABILITÀ DATORIALE SCATTA CON IL MERO INTENTO VESSATORIO

In tema di condotte vessatorie, la Corte di Cassazione ha statuito che il mobbing scatta a prescindere da motivazioni personali del datore. Con l'Ordinanza n. 15159, in accoglimento dei motivi di ricorso avanzati dal dipendente, la Corte precisa che ai fini della responsabilità del datore (ex art. 2087 c.c.) è sufficiente la presenza di un mero intento vessatorio nei confronti del dipendente. Non si può dunque esonerare il datore dalla responsabilità adducendo il nesso notorio fra il disturbo psichico del dipendente e l'impossibilità del datore stesso di porvi rimedio. I giudici hanno quindi concluso che nel caso di inadeguatezza del dipendente è legittima l'adozione di sole misure disciplinari.