Locazioni brevi: Pronta la banca dati delle strutture ricettive
Ecco il testo del decreto attuativo che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi
Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale Numero 1782 del 29/09/2021
Dopo 2 anni e mezzo dalla sua istituzione, il 29 settembre 2021 è stato firmato dal Ministro del Turismo Garavaglia, il decreto ministeriale che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58.
Il decreto disciplina le modalità di:
- costituzione,
- gestione e accesso alla banca dati,
- nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI
Nella banca dati saranno contenute le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
- tipologia di alloggio;
- ubicazione;
- capacità ricettiva;
- estremi dei titoli abilitativi;
- soggetto che esercita l’attività ricettiva;
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico (per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione).
La banca dati è realizzata e gestita, attraverso un'apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati.
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
- I titolari delle strutture ricettive,
- i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia,
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare
- e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici
sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico, in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.