La S.r.l. si costituisce da casa con il notaio telematico

Approvato dal Governo lo schema di decreto sulla costituzione telematica delle S.R.L. e sul sistema d'interconnessione tra registri.

COSTITUZIONE S.R.L IN FORMATO DIGITALE

Il Governo ha approvato lo schema del decreto legislativo n. 290 (sotto allegato) che attua la Direttiva UE 2017/1132 e la legge di delegazione europea n. 53/2021.

Grazie a questo nuovo provvedimento sarà possibile stipulare l'atto pubblico necessario alla costituzione della S.R.L. in forma digitale. Lo schema deve ancora ricevere il parere positivo delle Commissioni, per tornare poi a Palazzo Chigi per la sua approvazione finale. Vediamo più in dettaglio cosa prevede.

STIPULA E PUBBLICITÀ DELL'ATTO

L'atto costitutivo della S.R.L e della S.R.L semplificata con sede in Italia e con capitale rappresentato da conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio tramite atto pubblico informatico e con la partecipazione delle parti o di alcune di esse in videoconferenza.

L'atto è ricevuto su una piattaforma informatica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato e i versamenti in denaro per la formazione del capitale vengono effettuati a mezzo bonifico.

Detta piattaforma consente di accertare l'identità dei soggetti che prendono parte alla stipula dell'atto, di verificare l'apposizione delle firme digitali da parte dei soggetti che ne sono titolari, di accertare la validità dei certificati di firma e la percezione di quanto accade in sede di videoconferenza nel momento in cui i soggetti manifestano la loro volontà.

La piattaforma utilizza sistemi d'identificazione elettronica con un elevato grado di garanzia, permette il collegamento senza interruzioni delle parti in collegamento, visualizza il documento e la sottoscrizione dei firmatari, la conservazione dell'atto e la sua tracciatura.

Il Ministero dello Sviluppo economico può anche adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, degli schemi di atto pubblico informatico, anche in lingua inglese, da pubblicare anche sui siti delle Camere di Commercio, da impiegare per la procedura di costituzione suddetta.

Come previsto dall'art. 26 comma 2 della legge n. 89/1913 può spostarsi per la stipula dell'atto costitutivo tenendo conto del "luogo in cui almeno una delle parti ha la sede legale o la residenza" nei limiti della regione in cui si trova il Comune dove il notaio ha la propria sede o del distretto della Corte d'appello, se compreso in più regioni. Il notaio invece riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato."

Al notaio però è riconosciuto il potere d'interrompere la stipula dell'atto in video conferenza e di richiedere la presenza fisica delle parti, se ha dei dubbi sulla identità del richiedente o se rileva che non sono state rispettate le norme sulla capacità di agire e di rappresentare la società.

L'atto una volta formato viene pubblicato nel registro delle imprese in modalità digitale.

BRIS E INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI

Il decreto all'art. 1 definisce poi il Bris, ossia il sistema d'interconnessione dei registri delle imprese previsto dalla normativa Europea, che permette il compimento di svariate operazioni, tra le quali ricordiamo:

  • la registrazione o la cancellazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno stato membro;
  • l'inoltro, su richiesta di un'autorità di uno stato membro, delle informazioni attestanti l'esistenza di cause d'ineleggibilità a carico degli amministratori di società di capitali con sede nel territorio dello Stato richiedente. In questo caso i dati delle persone fisiche vengono forniti nel rispetto del regolamento 2016/679 e i dati vengono conservati per il tempo necessario all'evasione della richiesta di informazioni;
  • la consultazione dei dati relativi alle società di capitali;
  • lo scambio di informazioni tra i vari registri delle imprese;
  • la consultazione di atti e documenti relativi alle società di capitali e a società diverse da quelle di capitali.
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