LICENZIAMENTO RITORSIVO SE IL MEZZO FORNITO PER LA PRESTAZIONE È INADEGUATO

La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 6966 del 16 marzo 2025, ha statuito che il licenziamento nei confronti di chi rifiuta la prestazione per motivi di incongruità del mezzo fornito per lo svolgimento della prestazione è da ritenersi ritorsivo.
Nel caso di specie, infatti, ad una guardia giurata addetta alla vigilanza era stato assegnato un veicolo all'interno del quale, data la sua statura e la sua corporatura, non riusciva ad entrare fisicamente. La condotta dell'azienda era volta unicamente a porre il lavoratore in difficoltà e per questi motivi il recesso è stato ritenuto ritorsivo.
Gli Ermellini hanno precisato che nei rapporti di scambio, in base al principio di corrispettività (1460 c.c.), è legittimo il rifiuto alla prestazione da parte del lavoratore dinanzi al comportamento illegittimo e contrario alla buona fede del datore di lavoro. Il giudice, quindi, deve valutare comparativamente entrambi gli inadempimenti in un'ottica di proporzionalità e sinallagmaticità dell'equilibrio contrattuale.