LICENZIAMENTO PER CONDOTTA EXTRALAVORATIVA, QUANDO È LEGITTIMO?

È legittimo licenziare un lavoratore per il solo fatto di essere indagato per presunta partecipazione a un’organizzazione di micro spaccio di droga? La Cassazione risponde negativamente. Il semplice fatto di essere indagato o destinatario di una misura cautelare non basta a giustificare il licenziamento, poiché non implica automaticamente la violazione del vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. Per la Cassazione è necessaria una condanna definitiva. La controversia oggetto d’esame riguarda il licenziamento di un dipendente da parte della società a seguito di una contestazione disciplinare. La società accusava il dipendente di essere indagato e sottoposto a una misura cautelare per presunta partecipazione a un’organizzazione di micro spaccio di droga. Ritenendo che queste accuse costituissero una violazione del vincolo fiduciario, essenziale nel rapporto di lavoro, la società chiedeva al lavoratore di fornire spiegazione. Nonostante le giustificazioni presentate, la società decideva di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro. La Corte territoriale, riformando la decisione del Giudice di prime cure, annullava il licenziamento e condannava la società alla reintegrazione del lavoratore. Ci si chiede, quindi, se è legittimo tale licenziamento. La Suprema Corte precisa che la Corte d’Appello ha statuito correttamente in ordine al licenziamento disciplinare per condotte extralavorative integranti fattispecie penali in corso di indagini preliminari. Infatti, fino a quando non sopraggiunga una sentenza irrevocabile di condanna, il giudice civile non può limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma deve accertare la effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi e oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare.

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