LICENZIAMENTO INTIMATO PER TRASFERIMENTO DI AZIENDA

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2301 del 2025, si è soffermata sul licenziamento intimato per trasferimento di azienda ribadendo che tale licenziamento, sebbene viziato, non può esser ritenuto nullo. Conseguentemente, sono concesse solo le tutele di natura indennitaria. Il Codice Civile, infatti, all'articolo 2112 si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé integrare un motivo di licenziamento. È altresì esclusa la tutela della reintegra prevista solo in ipotesi tassative dall'articolo 18, comma 1, della Legge 300/1970. Quanto alla natura del vizio del recesso datoriale, trattasi di una mera carenza di giustificato motivo di recesso datoriale.
Il licenziamento, poi, non essendo colpito dalla dichiarazione di nullità, trova applicazione una tutela meramente obbligatoria disciplinata dall'articolo 8 della Legge 604/1966. Ciò comporta che il cessionario non è tenuto al pagamento in solido dell'indennità risarcitoria, di cui è tenuto a rispondere l'ex datore di lavoro cedente.