LEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEL CONTO CORRENTE DELL'ASSEVERATORE CHE PARTECIPA ALLA TRUFFA SUPERBONUS: CASSAZIONE

Con Sentenza 8 novembre 2022, n. 42010, la Corte di Cassazione penale ha stabilito che è legittimo il sequestro preventivo delle somme versate nel conto corrente del professionista asseveratore, la cui condotta risulta funzionale al compimento, da parte del committente, di una truffa inerente la circolazione di falsi bonus edilizi.

La Suprema Corte ritenuto che, nel caso di specie, ilfumus boni iurische giustifica l'adozione della misura cautelare nei confronti del professionista asseveratore è da individuare nelle numerose anomalie riscontrate nella condotta tenuta fra cui, ad esempio, l'elevato numero di asseverazioni rilasciate in un breve arco temporale e sempre e solo riferite al primo SAL, la circostanza che la firma risulta non autografa ma riprodotta in serie come "file immagine" (segno di asseverazione "automatica", non conseguente all'effettuazione dei dovuti controlli), la mancanza di fatture rilasciate a fronte dei pagamenti effettuati dal committente, etc.

Quanto invece al periculum in mora, la considerazione che le somme pagate dal committente, autore della truffa, costituiscono il profitto del reato ottenuto dal professionista asseveratore, giustifica l'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo di tali somme sul conto corrente del medesimo professionista.

 

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