LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA DIPENDENTE CHE FOTOGRAFAVA MATERIALE AZIENDALE

Licenziata la lavoratrice che aveva effettuato delle foto e dei video di materiale aziendale, nonché fotocopiato dei documenti di lavoro. Tali condotte, infatti, si ritengono lesive del vincolo fiduciario al punto da comportare una sanzione espulsiva. In sede di reclamo, il Giudice di secondo grado accoglieva il ricorso incidentale proposto dalla società e dichiarava illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente. Di conseguenza, la stessa Corte rigettava il ricorso principale proposto dalla lavoratrice volto ad accertare la natura ritorsiva del licenziamento nonché la richiesta di condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e all'indennità sostitutiva. Alla base della decisione, il fatto che la Corte avesse accertato che la contestazione mossa alla dipendente aveva riguardato delle condotte che avevano violato il CCNL applicabile, cioè l'aver scattato delle foto sul posto di lavoro ed effettuato fotocopie di documenti e video di materiale aziendale a bordo di aerei di proprietà di terzi. Essendo state ritenute tali condotte lesive del vincolo fiduciario, la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la sanzione espulsiva. Contro tale decisione, la dipendente propone ricorso per cassazione con riguardo alle condotte ritenute lesive del CCNL. Con l'ordinanza n. 21820 del 2 agosto 2024, la Cassazione rigetta il ricorso rilevando come correttamente il Giudice di secondo grado avesse sussunto le condotte descritte nell'ipotesi contemplata dal CCNL e sanzionate con licenziamento senza preavviso. Inoltre, i Giudici hanno altresì valutato tale condotta insieme all'altro addebito contestato alla ricorrente, costituito dalla reazione ingiuriosa verso il superiore gerarchico, ritenendo in sostanza proporzionata la sanzione. Come evidenziano gli Ermellini, si tratta di una complessiva valutazione effettuata dal giudice del merito alla luce di una norma contrattuale rispetto alla quale la ricorrente contrappone una ricostruzione diversa, inammissibile in sede di legittimità. Segue quindi il rigetto del ricorso proposto. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza (ud. 4 giugno 2024) 2 agosto 2024, n. 21820

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