LAVORO INTERINALE E PARITÀ DI TRATTAMENTO: L'INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA

È in contrasto con il diritto europeo la normativa nazionale che prevede per il lavoratore interinale un'indennità a titolo di inabilità totale permanente a svolgere la professione abituale, a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi nel corso della missione con conseguente cessazione del rapporto di lavoro, di importo inferiore rispetto a quello dell'indennità spettante, nella stessa situazione e allo stesso titolo, al lavoratore assunto direttamente dall'impresa utilizzatrice. Questo quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con Sentenza 22 febbraio 2024, relativa alla causa C-649/22, in merito all'interpretazione dell'articolo 5 della Direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Tale norma, infatti, prevede che: "per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro".