LAVORATRICE DELLO SPETTACOLO DEQUALIFICATA: VA RISARCITO IL DANNO ALLA PROFESSIONALITÀ

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024, è intervenuta su un caso di demansionamento e di dequalificazione di una lavoratrice dello spettacolo. In particolare, gli Ermellini hanno rilevato l’inadempimento datoriale, per aver demansionato e reso a lungo inattiva la lavoratrice (un volto noto all’interno dell’azienda), e riconosciuto il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno all’immagine e per il danno biologico. La Cassazione ha altresì precisato che il danno non patrimoniale può essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Pertanto, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti quali, le caratteristiche, la durata, la gravità, la conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, la frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, nonché gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto, il giudice è stato in grado risalire all’esistenza del danno

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