LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO E RIENTRATO IN ITALIA: APPLICABILITÀ DEL REGIME SPECIALE IMPATRIATI.
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente all'applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs n. 147/2015).
Nel caso di specie un dipendente ha lavorato dal 2012 al 2017 per una società, con inquadramento di impiego di 7° livello e mansioni di "global sales planning and performance manager". Dal 1° gennaio 2018, il contratto di lavoro del lavoratore è stato ceduto ad un'altra società del gruppo e lo stesso è stato distaccato a Parigi presso la consociata francese. Dal 1° gennaio 2021, il dipendente è rientrato in Italia presso la branch italiana ed è stato inquadrato nel nuovo ruolo come quadro.
Il lavoratore è stato iscritto all'AIRE dal 15 maggio 2018 fino a tutto il 2020; dall'anno di imposta 2021, invece, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia.
L'Agenzia delle Entrate, sottolinea che, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto al rientro in Italia, i termini, le condizioni contrattuali e il datore di lavoro rimangono immutati e la posizione lavorativa assunta al rientro del dipendente è in continuità con quella precedente. Quindi, in assenza del requisito della discontinuità lavorativa, l'accesso al regime fiscale agevolativo è precluso.