LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO: RISPOSTA DELL'AE SUL RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE

   L'Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 428/2023, chiarisce un quesito in merito al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero. Nel caso in esame, in ragione del contratto disciplinante lo svolgimento della prestazione lavorativa in distacco presso una sede in Germania, e delle trasferte di lavoro in paesi diversi da questo, tra cui l'Italia, si chiedeva se, in virtù di tali trasferte anche occasionali, venissero meno i  requisiti di esclusività e continuità  del lavoro prestato all'estero.  L'Agenzia risponde nel senso che, fermo restando la prestazione dell'attività all'estero per un periodo superiore a 183 giorni l'anno e la sussistenza delle altre condizioni, il reddito possa essere comunque determinato ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis del TUIR, il quale prevede che "il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali".

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