LA MINACCIA DI LICENZIAMENTO INTEGRA IL REATO DI ESTORSIONE.

Con la Sentenza n. 3724 del 2 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di estorsione è integrato dalla condotta del datore di lavoro che, sfruttando la situazione a lui favorevole del mercato del lavoro, costringe i lavoratori ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e inadeguati alle prestazioni effettuate, minacciando il licenziamento.
Per la Suprema Corte il reato è integrato, a prescindere dalla particolare condizione soggettiva della persona offesa, quando il datore prospetta il licenziamento approfittando della condizione di 
prevalenza che riveste rispetto al lavoratore e della condizione favorevole che deriva dal mercato del lavoro.

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