LA LAVORATRICE IN MATERNITÀ FINO ALLE DIMISSIONI HA DIRITTO ALL’INDENNITÀ PER LE FERIE NON GODUTE

Va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è determinata dal fatto che la lavoratrice versa in una situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro. Resta, invece, neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19330 del 15 giugno 2022, riguardo al caso di una lavoratrice che, a seguito delle dimissioni, aveva chiesto il pagamento dell’indennità delle ferie non godute nonostante avesse fruito del congedo obbligatorio per maternità fino alla data di cessazione del rapporto.

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