LA CASSAZIONE NUOVAMENTE SULL'OBBLIGO DI REPECHÂGE

L'obbligo di repechâge non risulta assolto qualora, all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore di lavoro non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore, né abbia comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non riveste le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18904 dell'11 luglio 2024.

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