L’omesso versamento di ritenute pari o superiori a 10.000 € è reato

L’omesso versamento di ritenute dovute o certificate viene considerato un reato qualora l’importo totale sia pari o supera i 10mila€ per ciascun periodo d’imposta e prevede una carcerazione dai 6 mesi ai 3 anni con una multa fino a 1.032€.

Il datore di lavoro che non versa i contributi ai dipendenti è soggetto a provvedimenti penali secondo l’articolo 10 bis D.Lgs. n. 74/2000.  Si tratta di un’evasione fiscale dove la Corte di Cassazione ha ben chiarito e specificato:

“L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione

In sostanza il datore di lavoro deve pagare i contributi ai suoi dipendenti entro una data prestabilita, solitamente il 16 del mese. Il periodo individuato dalla Cassazione va dal 16 gennaio al 16 dicembre dell’anno interessato.

La contestazione della mancanza dei pagamenti può avvenire procurando la documentazione obbligatoria, ovvero quello che i datori di lavoro devono presentare ai propri dipendenti: buste paga e comunicazioni INPS degli importi sulla retribuzione tramite i modelli DM10. Un’altra prova è costituita dalla testimonianza degli ispettori dell’INPS che hanno svolto le indagini e gli accertamenti.

Il reato dell’omesso versamento di ritenute si prescrive secondo la norma dell’art. 157 c.p in sei anni, i quali decorrono dalla consumazione.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE QUANDO È REATO

Pagare i contributi è un obbligo previsto dalla nostra legge ed è un argomento da prendere piuttosto seriamente, specialmente se si è dei datori di lavoro. Sono infatti queste figure che devono applicare le trattenute previdenziali ed assistenziali di legge. Il lavoratore, salvo casi eccezionali, non dovrà fare nulla perché saranno già considerate sul totale dello stipendio netto ricevuto.

L’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali viene considerato un reato proprio, ovvero può essere commesso solo dal soggetto che in questo caso si raffigura come datore di lavoro.

Viene considerato reato quando l’importo mancante equivale o supera i 10.000€ annui e potrà essere recluso in un periodo che varia dai 6 mesi ai 3 anni includendo una multa che può arrivare fino ai 1.032€.

Il reato in questione entra nella fascia della giurisprudenza che riguarda i reati penali economici ed è coperto dal D.lgs. n. 74/2000 dove con l’art. 10 bis, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, dove l’omesso versamento penalmente rilevante riguarda le ritenute d’acconto certificate dal contribuente o dichiarate in seno alla dichiarazione annuale di sostituto d’imposta.

Si tratta quindi di reati tributari secondo i quali la Corte di Cassazione ha stabilito dei principi che corrispondo alle certificazioni necessarie per non incappare in una sanzione o punizione legale: non basterà presentare il modello 770 ma dovranno essere presentate le prove del rilascio delle certificazioni ai sostituiti d’imposta.

COSA SUCCEDE SE L’IMPORTO NON SUPERA I 10.000 EURO?

Qualora i contributi non versati dai datori di lavoro non superassero i 10mila€ annui, non viene prevista una sanzione penale ma solo una sanzione amministrativa che può variare dai 10mila€ fino ai 50mila€, in base a quanto grave sia la situazione.

È con una legge del 2016 che è stata eliminata la sanzione penale indiscriminata andando a punire a livello penale, tanto da considerare una reclusione fino a 3 anni, solo per i casi più gravi e recidivi.

Si tratta quindi di una legge che è sopravvenuta a favore del reo, andando ad applicarsi a casi avvenuti precedente la messa in atto e l’entrata in vigore. È infatti così che gli imputati per condotte pregresse al 2016 saranno assolti con la formula “non è più previsto dalla legge come reato”.

La sentenza deve essere stata definita in modo irrevocabile prima del 6 febbraio 2016 e non deve già essere stata eseguita. Se questo fosse il caso è possibile recarsi dal Giudice dell’esecuzione per richiedere la revoca della sentenza.

OMESSO VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE: ESCLUSIONE DI PUNIBILITÀ

Sono previste delle clausole anche per quei datori di lavoro che superano la soglia dei 10mial€ annui: esclusione dalla punibilità penale.

Si può richiedere questa formula qualora non si abbiano dei precedenti penali di simile competenza ed il datore di lavoro dichiara di versare l’omesso versamento di ritenute entro tre mesi dalla contestazione.

Una volta compiuti tutti i pagamenti previsti, ovviamente entro i termini previsti, la sanzione amministrativa viene estinta.

NB: SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE LA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA SOLO UNA VOLTA RAGGIUNTA LA SCADENZA DEL TERMINE DI NOTIFICA.

PARTICOLARE TENUITÀ

Un’altra esclusione di punibilità sono le clausole chiamate “particolare tenuità”, le quali considerano l’omesso versamento di ritenute solo quando l’importo supera di poco la soglia dei 10mila€.

MODELLO 770 COS’È

È un modello utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato per la dichiarazione dei dati riguardante le ritenute effettuate, i versamenti eseguiti, ecc…

Le comunicazioni che avvengono tramite questo formato consistono in:

  • i dati relativi alle ritenute operate su dividendi;
  • i proventi da partecipazione;
  • i redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria;
  • i versamenti effettuati;
  • i dati delle compensazioni operate;
  • i crediti d’imposta utilizzati;
  • i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Il modello 770 deve essere inviato solo per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre dell’anno successivo rispetto a quello in cui si riferiscono i dati.

IN RIASSUNTO

Fino a qualche anno fa la legge puniva il datore di lavoro che operava sulle ritenute previdenziali e sui contributi senza poi provvedere ai versamenti all’INPS. È infatti a causa di questo che è stata introdotto l’articolo 10 bis D.Lgs. n. 74/2000, il quale prevede:

  • omesso versamento di ritenute con importo superiore a 10.000,00€ annui:
  • reato con sanzione penale della reclusione fino a 3 anni con multa fino a 1.032€;
  • omesso versamento di ritenute con importo che non supera i 10.000,00€ annui:
  • non è reato ma la punizione consiste in una sanzione amministrativa variabile da 10.000,00€ a 50,000.00€.

Viene quindi considerato reato solo nel momento in cui la soglia supera i 10mila€.

Il datore di lavoro potrà provvedere al versamento all’INPS delle ritenute omesse entro 3 mesi dalla contestazione per evitare una sanzione penale o amministrativa.

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