L’AUTOTUTELA PER RAGIONI FORMALI SALVA IL PRIMO ATTO SANZIONATORIO
Il nuovo avviso, emesso per la sola inosservanza del contraddittorio procedimentale, ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relative “penalità”. In tema di diritti doganali, l’annullamento in via di autotutela dell’avviso di accertamento, per ragioni esclusivamente procedimentali, riguardanti nello specifico la violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, cui ha fatto seguito la remissione di un nuovo avviso, in relazione alla medesima pretesa, non comporta il venir meno delle sanzioni irrogate, con atto separato, in conseguenza dell’originario avviso. Difatti, l’esercizio del nuovo potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relativa sanzione. Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21236 del 19 luglio 2023. LA SENTENZA La controversia riguarda una società importatrice di prodotti alimentari, a cui l’Agenzia delle dogane aveva notificato una serie di avvisi di rettifica dell'accertamento, contenenti la pretesa al pagamento di maggiori diritti doganali (dazio e Iva). Gli atti impositivi riguardavano, nello specifico, operazioni di importazione di alimenti, avvenute con un Paese diverso rispetto a quello dichiarato nei documenti. Oltre agli avvisi di accertamento, l’Amministrazione competente ha notificato ulteriori atti di contestazione per l’irrogazione delle sanzioni, relative alla dichiarazione di un'origine diversa da quella accertata. A seguito di impugnazione la Ctr, in riforma alla decisione del giudice di primo grado, ha accolto l’appello della contribuente, affermando l’illegittimità degli atti per mancata concessione del termine dilatorio previsto dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000). L’ufficio, a sua volta, non impugnava la sentenza di secondo, che nel frattempo diveniva definitiva, ma riemetteva gli avvisi di rettifica dell'accertamento, relativamente alle stesse importazioni, per le quali erano stati emessi gli avvisi di irrogazione delle sanzioni oggetto del giudizio in commento. Anche gli atti di irrogazione sono stati impugnati dalla società e il relativo ricorso è stato accolto dalla Ctp. È interessante rilevare che il Collegio di primo grado ha affermato che, essendo venuti meno i primi atti di accertamento, i connessi atti sanzionatori non possono che venir meno, “in quanto atti ontologicamente collegati a un accertamento giuridicamente inesistente”. Ciò, in quanto gli avvisi di irrogazione impugnati risultano emessi dall'ufficio sulla base degli avvisi di rettifica dell'accertamento annullati. La Ctr ha confermato la decisione e, a quel punto, l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione. La Corte suprema ha ritenuto fondato il motivo di doglianza e ha accolto il ricorso delle Dogane, cassando con rinvio la sentenza impugnata. È opportuno, in primo luogo, chiarire che il potere dell'amministrazione di provvedere in via di autotutela all'annullamento d'ufficio o alla revoca degli atti illegittimi o infondati è rico nosciuto dall'articolo 2-quater, comma 1, del DL n. 564/1994. Ne consegue, che l'ufficio amministrativo è legittimato a emettere un secondo avviso di accertamento sostitutivo del primo (annullato), a condizione che l’atto sostitutivo sia emesso entro i termini decadenziali per la notifica degli atti impositivi (articolo 43, Dpr n. 600/1973). La lettera della norma, in particolare, consente l'esercizio del potere di autotutela sostitutiva, solo qualora la nullità sia di natura formale. Resta pertanto da chiarire se, come afferma l’Amministrazione finanziaria, la non corretta instaurazione del contraddittorio preventivo nelle controversie doganali sia ascrivibile a una violazione formale o sostanziale, perché solo nel primo caso risulterebbe legittimo il riesercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione (entro i relativi termini decadenziali) in relazione ai medesimi presupposti di fatto. La Corte di cassazione ha dato risposta positiva al quesito, ritenendo fondata la posizione dell’Agenzia delle dogane e affermando a chiare lettere che l'inosservanza del contraddittorio procedimentale assume un rilievo esclusivamente formale. Ciò legittima, di fatto, l’Amministrazione a porre rimedio all’originaria violazione delle norme procedurali attraverso la riemissione di ulteriori avvisi nel rispetto dell'articolo 12 dello Statuto del contribuente. Il supremo Collegio ha, dunque, concluso la decisione affermando il principio di diritto per cui “in tema di diritti doganali, l’annullamento, in via di autotutela, di avvisi di rettifica dell’acce rtamento per ragioni esclusivamente procedimentali (riguardanti nella specie la ritenuta violazione dell’art. 12, comma 7, st. contr.), cui abbia fatto seguito, in relazione alla medesima pretesa, la riemessione degli avvisi emendati del vizio, non comporta il travolgimento delle sanzioni irrogate, con atti separati, in conseguenza degli originari avvisi, giacché il nuovo esercizio del potere impositivo ristabilisce il collegamento ontologico tra accertamento e relativa sanzione