L'EFFICACIA RETROATTIVA DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4655 del 21 febbraio 2025, ha stabilito che la retrodatazione degli effetti del licenziamento disciplinare alla data di comunicazione di avvio del procedimento non si applica se la contestazione che dà avvio al procedimento è giunta al lavoratore prima dell'entrata in vigore della Legge n. 92/2012 che all'art.1, comma 41, prevede l'efficacia retroattiva del licenziamento.
Nel caso sottoposto alla Corte, infatti, il datore di lavoro aveva iniziato un procedimento disciplinare nei confronti di una lavoratrice prima dell'entrata in
vigore della suddetta legge, lo aveva poi sospeso in attesa di un giudizio penale, per poi adottare il licenziamento per giusta causa dopo l'entrata in vigore della legge in questione, quindi con effetto dalla data di ricevimento da parte del lavoratore della prima lettera di contestazione.
Gli Ermellini hanno evidenziato come, in ossequio ai principi di immediatezza della contestazione e di irretroattività del diritto, la disciplina della Legge 92/2012 non possa regolare la fattispecie caratterizzata da un procedimento disciplinare iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore.