Il TAR rinvia la decisone per le multe costi extra per minori e disabili in aereo

Bambini, persone con disabilità e con ridotta mobilità dovranno aspettare il 15 agosto per avere garantito un posto a sedere vicino a chi li accompagna.

VOLI, NUOVE REGOLE POSTI: IL TAR RINVIA

Di qualche giorno fa il pugno duro dell'Enac: minori e persone disabili o a mobilità ridotta devono poter viaggiare vicino a genitori e accompagnatori senza pagare costi aggiuntivi, pena multa per le compagnie che non rispettano questi criteri(vedi anche Multe alle compagnie aeree che chiedono costi extra per minori e disabili). Adesso però per far valere questo diritto bisognerà attendere fino al 15 agosto. Così ha deciso lo scorso 26 luglio il Tar del Lazio che ha posticipato l'entrata in vigore del nuovo Regolamento tecnico dell'Enac pubblicato il 17 luglio scorso. Si era trattato di un provvedimento d'urgenza, adottato da Enac, a tutela dei diritti di minori e persone a mobilità, stabilendo che la scelta del posto a sedere in aereo non deve prevedere costi aggiuntivi per bambini e disabili che viaggiano vicino a genitori e accompagnatori. La sanzione in caso di violazione va 10 mila a 50mila euro.

Voli, il regolamento sul posto a sedere

Nello specifico il Regolamento Enac, stabilisce che il posto a sedere deve essere assicurato sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai bambini tra i 2 e i 12 anni e passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e senza alcun costo aggiuntivo. Ed ancora, le somme versate alle compagnie aeree a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto sono ripetibili, così come ripetibili sono le somme versate a titolo di supplemento per viaggi già acquistati e non ancora effettuati.

Con lo stesso provvedimento, Enac ha stabilito che, in caso di violazione del Regolamento tecnico, le compagnie aeree incorreranno nelle sanzioni che riguardano la precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati.

VOLI, LA DECISIONE DEL TAR BLOCCA TUTTO

Il Tar, dopo il reclamo di Ryanair, ha stabilito che sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza previsti dalla legge, com'è scritto «in relazione alla tempistica di entrata in vigore del provvedimento impugnato, ed in particolare all'esiguità del termine concesso alle compagnie aeree (dieci giorni dalla pubblicazione) per adeguare i propri sistemi informatici e operativi dedicati alla vendita dei biglietti». Così, con un decreto monocratico il Tar ha accolto parzialmente una serie di richieste proposte dalla compagnia aerea ed ha stabilito «sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ai soli fini del differimento della sua entrata in vigore alla data del 15 agosto 2021». L'udienza di trattazione collegiale della causa in camera di consiglio è stata fissata per l'8 settembre prossimo.

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